E' ammesso il trasporto di un solo animale per vettura/motonave, non comprendendo in tale computo i cani guida per non vedenti.
Qualora l'animale insudici, deteriori la vettura/motonave o provochi in qualunque modo un danno a persone o cose, il proprietario è tenuto a dichiarare le proprie generalità al personale aziendale ed al risarcimento del danno relativo, anche con successiva quantificazione.
Il trasporto di animali può essere rifiutato o interrotto senza diritto al rimborso del biglietto ai proprietari degli stessi, a giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento dell'autobus/motonave e di pregiudizio della sicurezza dei passeggeri, del personale o del mezzo o qualora arrechi in qualsiasi modo disturbo agli altri viaggiatori.
Cfr. Regolamento di Vettura e Regolamento di Bordo:
cap. A.6 Trasporto animali, bagagli, biciclette, passeggini e deambulatori
cap. B.4.1 Animali