La violazione viene contestata immediatamente e personalmente al trasgressore, fatti salvi i casi in cui non sia possibile farlo, in caso di minori o disabili sottoposti a tutela, allorché si procede alla notifica a norma di Legge. All’atto della contestazione è ammesso il pagamento, nelle mani dell’agente accertatore, della somma dovuta con il rilascio di apposita ricevuta.
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.7 della L.R.1/84 solo qualora avvenga all’atto della contestazione o entro 15 gg. dalla notifica.
In caso di mancato pagamento immediato e, quindi, in generale di notifica del verbale all’interessato, il pagamento della somma indicata, comprensivo delle spese di procedimento, deve avvenire entro 15 gg. dal ricevimento della stessa mediante:
- versamento direttamente presso l’UFFICIO SANZIONI sito in Udine, Viale Europa Unita 95 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00);
- versamento su conto corrente postale C/C 13683339;
- vaglia postale intestato alla scrivente.
Il trasgressore può far pervenire scritti difensivi alla scrivente entro 60 gg. dal ricevimento della notifica. Qualora non provveda al pagamento nei tempi indicati SAF provvederà alla gestione della pratica attraverso le modalità previste dalla L.R. 1/1984.
Per informazioni relative a eventuali procedimenti in atto ci si può rivolgere all’UFFICIO SANZIONI SAF sito in Udine, Viale Europa Unita 95; TEL. 0432 510111 con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Il servizio è organizzato nel rispetto della normativa in vigore in tema di privacy (d. lgs. 196/2003).